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Sub Emendamento n. 0.10.100.1 ai ddl C.521 , C.338 , C.339 , C.1124 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 08/03/16

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
   2. Al fine di garantire l'osservanza degli adempimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del citato regolamento (CE) n. 1224/2009, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'articolo 67, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, previa consultazione tra le associazioni di categoria nel settore della pesca e dell'acquacoltura al fine di individuare le migliori pratiche anche sulla base di fattori di maggiore economicità, gli operatori devono apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando, in funzione del livello dell'operatore nella catena logistica, quale strumento di identificazione un codice a barre, un QR-code o, comunque, altro sistema informatizzato.