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Proposta di modifica n. 1.122 al ddl C.3606 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato (Id. em. 1.89, 1.213, 1.197, 1.201, 1.204, 1.208)

testo emendamento del 10/03/16

  Al comma 5, capoverso articolo 37-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: patrimonio netto, con la seguente: capitale;
   b) al comma 3, lettera b), dopo le parole: i casi, sopprimere le seguenti: comunque motivati ed eccezionali.
   c) al comma 3, sostituire la lettera d), con la seguente: « d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego all'adesione, e di recesso dal contratto nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente.»;
   d) al comma 5, dopo le parole: il rigetto delle richieste di adesione, inserire le seguenti:, il recesso;
   e) al comma 6 dopo le parole: delle banche di credito cooperativo, inserire le seguenti: al capitale della banca capogruppo;
   f) al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: « c-bis) i requisiti specifici di capitale e con riguardo a quanto previsto alla lettera c) per favorire la costituzione, ai sensi dell'articolo 159, comma 4-bis, di gruppi bancari cooperativi nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, costituiti tra banche aventi sede ed operanti nei medesimi ambiti territoriali, tra cui la banca capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a).».

nuova formulazione del 16/03/16

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 7, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   «b-bis) modalità e criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome»