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Proposta di modifica n. 1.143 al ddl C.3606 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 10/03/16

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. In caso di effettiva necessità e a condizione che vi siano difficoltà patrimoniali di rilevanza tale da mettere a rischio la stabilità del gruppo o di sue componenti rilevanti, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, può autorizzare con proprio decreto una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera a).

  Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le procedure per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 37-bis, comma 1, lettera a-bis) del Testo Unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, come introdotto dall'articolo 1, comma 5 del presente decreto.