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Proposta di modifica n. 1.137 al ddl C.3606 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 10/03/16

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) i requisiti specifici di capitale e con riguardo a quanto previsto alla lettera c) per favorire la costituzione, ai sensi dell'articolo 159, comma 4-bis, di gruppi bancari cooperativi nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, costituiti tra banche aventi sede ed operanti nei medesimi ambiti territoriali, tra cui la banca capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a).

  Conseguentemente, dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. All'articolo 159 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
   4-bis. Le banche di credito cooperativo, aventi sede legale nel territorio delle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, possono costituire autonomi gruppi bancari cooperativi ai sensi degli articoli 37-bis e 37-ter, se questi gruppi sono composti solo da banche a carattere regionale aventi sede legale nel territorio della Regione a statuto speciale o della provincia autonoma ove si trovano le sedi legali delle corrispondenti società capogruppo.