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Proposta di modifica n. 1.158 al ddl C.3606 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato (Id. em. 1.159)

testo emendamento del 10/03/16

  Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 2 sostituire il comma 3 con i seguenti:
  3. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 7, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo deliberano la trasformazione in società per azioni o la liquidazione entro il termine indicato dal comma 1, con conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 150-bis, comma 5, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, la devoluzione di cui al comma 3 non si produce per le banche di credito cooperativo che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentino da sole o congiuntamente istanza alla Banca d'Italia di conferire l'azienda o le aziende bancarie ad una società per azioni anche di nuova costituzione, purché la banca istante o almeno una delle banche istanti possiedano, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, come risultante dei bilancio riferito a tale data certificato da una società di revisione.
  3-ter. All'atto del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente è tenuta a corrispondere all'erario un importo pari al quindici per cento delle riserve indivisibili di cui all'articolo 2545-ter del codice civile.
  3-quater. A seguito del conferimento, la conferente modifica il proprio oggetto sociale e si obbliga a mantenere le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile. In caso di inosservanza di tali obblighi il patrimonio della conferente è devoluto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

nuova formulazione del 16/03/16

  All'articolo 1, comma 6, lettera b), capoverso comma 5, sopprimere le parole: «Tali effetti non si producono se la banca di credito cooperativo che effettua le operazioni di cui al periodo precedente ha un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro. In tal caso, le riserve sono affrancate corrispondendo all'erario un'imposta straordinaria pari al venti per cento della loro consistenza.».

  Conseguentemente, all'articolo 2 dopo il comma 3 inserire i seguenti:
  «3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 150-bis, comma 5, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, la devoluzione non si produce per le banche di credito cooperativo che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentino istanza, anche congiunta, alla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, di conferimento delle rispettive aziende bancarie ad una medesima società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, anche di nuova costituzione, purché la banca istante o, in caso di istanza congiunta, almeno una delle banche istanti, possiedano, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.
  3-ter. All'atto del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente versa al bilancio dello Stato un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.
  3-quater. A seguito del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente, che mantiene le riserve indivisibili al netto del versamento di cui al comma 3-ter, modifica il proprio oggetto sociale per escludere l'esercizio dell'attività bancaria e si obbliga a mantenere le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, nonché ad assicurare ai soci servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la SpA conferitaria, di formazione e informazione sui temi del risparmio e di promozione di programmi di assistenza. Non spetta ai soci il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437, primo comma, lettera a), del codice civile. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente comma e dai commi 3-bis e 3-ter, il patrimonio della conferente o, a seconda dei casi, della banca di credito cooperativo è devoluto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In caso di mancato ottenimento delle autorizzazioni indicate al comma 3-bis entro il termine indicato dal comma 1, la banca di credito cooperativo può chiedere l'adesione a un gruppo cooperativo già costituito entro i successivi novanta giorni. In caso di diniego dell'adesione si applica il comma 3.»