Proposta di modifica n. 1.207
al ddl C.3606 in riferimento all'articolo 1.
presentato il 10/03/2016 in VI Finanze della Camera da Antonio CASTRICONE (PD) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
status: Inammissibile
testo emendamento del 10/03/16
Dopo il comma 7, aggiungere il seguenti:
7-bis. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, all'articolo 29, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6/4) del Regolamento UE n. 1024/2013, se non quotate. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato».