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Proposta di modifica n. 7.35 al ddl S.662 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 30/05/13

INAMMISSIBILE

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

        «9-quater. I debiti che per qualsiasi ragione non possono essere liquidati al momento della scadenza sono certificati e computati ai fini della determinazione dei saldi di finanza pubblica, con riferimento al debito del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, nonché ai fini del rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno. La mancata certificazione e computazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito».