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Articolo aggiuntivo n. 17.04 al ddl C.3606 in riferimento all'articolo 17.
  • status: Inammissibile (Id. em. 17.03)

testo emendamento del 10/03/16

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, all'articolo 29, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  «2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6/4) del Regolamento UE n. 1024/ 2013. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato.».