Proposta di modifica n. 10.2 al ddl S.2228 in riferimento all'articolo 10.
argomenti:
iva
   

testo emendamento del 10/03/16

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Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

            «b) alla Tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

        «2) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07);

        b-bis) alla Tabella A, parte III, il numero 38-bis è abrogato.»

        Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 1 milione a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 1-ter.

        1-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, sono ridotti in misura tale da conseguire maggiori entrate non inferiori a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati».