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Proposta di modifica n. 7.1 al ddl S.2228 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 10/03/16

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Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri)

        1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 31, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        “1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la condizione giuridica dello straniero al quale è affidato, se più favorevole. Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza”;

        b) all'articolo 31, il comma 2 è abrogato;

        c) all'articolo 32, comma 1, le parole: “le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2,” sono sostituite dalle seguenti: “le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1,”.

        2. All'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: “, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia”.

        3. Al minore di anni quattordici già iscritto nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il permesso di soggiorno di cui al comma 1, lettera a), è rilasciato al momento del rinnovo del permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario».