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Articolo aggiuntivo n. 19.0.3 al ddl S.2228 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 10/03/16

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Dopo il Capo VII inserire il seguente:

«Capo VII-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNIZZO IN FAVORE DELLE VITTIME DI REATI INTENZIONALI VIOLENTI IN AITUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/80/CE – PROCEDURA DI INFRAZIONE 2011/4147

 

Art. 19-bis.

(Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti)

        1. Fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se più favorevoli, è riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale.

        2. L'indennizzo è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali nella misura massima di euro 3.000. È, altresì, corrisposto nella misura fissa di euro 3.000 alle vittime del reato di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità e di euro 7.000 alle vittime el reato di omicidio. In tale ultimo caso l'indennizzo spetta ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 3, del codice di procedura penale.

 

Art. 19-ter.

(Condizioni per l'accesso all'indennizzo)

        1. L'indennizzo è corrisposto alle seguenti condizioni:

        a) che la vittima sia titolare di un reddito annuo, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

        b) che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale, salvo che l'autore del reato sia rimasto ignoto;

        c) che la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

        d) che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

        e) che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati.

 

Art. 19-quater.

(Domanda di indennizzo)

        1. La domanda di indennizzo è presentata personalmente dall'interessato o a mezzo di procuratore speciale e, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dei seguenti atti e documenti:

        a) certificazione dell'autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato per i redditi prodotti all'estero da cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea;

        b) copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 1 ovvero del provvedimento decisorio che defmisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;

        c) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del fatto;

        d) dichiarazione sostitutiva sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 19-ter, comma 1, lettere d) ed e);

        e) certificazione medica atte stante le spese sostenute per prestazioni sanitarie;

        f) certificato di morte della vittima del reato.

        2. La domanda deve essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita.

 

Art. 19-quinquies.

(Fondo per l'indennizzo infavore delle vittime)

        1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura è destinato anche all'indennizzo delle vittime dei reati previsti dall'articolo 1 e assume la denominazione di "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti".

        2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, il Fondo è altresì alimentato da un contributo annuale dello Stato pari a 2.600.000 euro a decorrere dall'anno 2016.

        3. Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte a titolo di indennizzo agli aventi diritto, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno.

        4. In caso di disponibilità fmanziarie insufficienti nell'anno di riferimento a soddisfare gli aventi diritto, è possibile per gli stessi un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo medesimo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi.

        5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo II del regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, adottato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 60 del 2014. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie modifiche al d.P.R. n. 60 del 2014.

 

Art. 19-sexies.

(Modifiche alle leggi 22 dicembre 1999, n. 512 e 23 febbraio 1999, n. 44)

        1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo la parola "mafioso" sono aggiunte le seguenti: "e dei reati intenzionali violenti";

        b) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: "da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "da due rappresentanti del Ministero della giustizia2;

        c) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: "e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302.".

        2. All'articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

            "b-bis) da un rappresentante del Ministero della giustizia;".

        3. La disposizione di cui al primo comma, lettera c), del presente articolo si applica alle istanze non ancora definite alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 19-septies.

(Disposizione finanziaria)

        1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19-quinquies, è autorizzata la spesa di euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2016 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015 – 2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fmanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

        2. Il Ministro dell'economia e delle fmanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».