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Proposta di modifica n. 1.100 al ddl C.3220 in riferimento all'articolo 1.
  • presentato il 15/03/2016 in Assemblea della Camera dalla Commissione.
  • status: Approvato
argomenti:  

testo emendamento del 15/03/16

  Sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:
  7. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine per la comunicazione di cui al comma 6, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri segnala alla Corte dei conti e all'Autorità nazionale anticorruzione le amministrazioni che non hanno effettuato la comunicazione.
  8. La mancanza o l'incompletezza della comunicazione di cui al comma 6 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della medesima. La sanzione è irrogata dall'Autorità nazionale anticorruzione.