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Sub Emendamento n. 0.16.15.8 al ddl C.3606 in riferimento all'articolo 16.

testo emendamento del 17/03/16

  Sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) dopo il comma 2 inserire i seguenti:
  2-bis. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1 emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e sempre che l'immobile acquistato sia destinato a prima abitazione, In caso di rivendita prima dei dieci anni dalla data dell'atto di acquisto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.
  2-ter. I 220 milioni di euro costituenti gli oneri derivanti dalla modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite che la legge di stabilità 2016 imputa all'incremento di entrate per l'anno 2016, derivante dalla proroga di termini prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica, confluiscono nel Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori di cui all'articolo 1, comma 44, capoverso Art. 8 del decreto legislativo n. 179 del 2007, della legge di stabilità 2016.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5 e sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro dieci anni, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del decennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'Amministrazione finanziaria.