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Proposta di modifica n. 9.1 al ddl S.662 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Respinto

testo emendamento del 30/05/13

RESPINTO

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

        «Art. 9. – 1. AI decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-quater, è aggiunto il seguente:

        «Articolo 28-quinquies. - (Compensazioni di crediti certificati verso pubbliche amministrazioni). – 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture e appalti, nei confronti delle Amministrazioni e degli enti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, possono essere compensati, salvo quanto disposto dai commi 3 e 4 dello stesso articolo 9 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale, limitatamente:

            a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto;

            b) all'imposta sul valore aggiunto;

            c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

            d) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, escluse le quote associative;

            e) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;

            f) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

        2. Ai fini di cui al comma precedente è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo del medesimo decreto la compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'amministrazione debitrice non versi sulla contabilità speciale numero 1778 ''Fondi di bilancio'' l'importo compensato entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle entrate, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo compensato mediante riduzione delle somme dovute all'amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione al Ministeri dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'Amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Qualora residuassero ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo Il del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

        2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano nei confronti delle regioni e delle province autonome che non abbiano sottoscritto, entro il 30 giugno 2013, i contratti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), e all'articolo 3, comma 5, lettera c), nonché nei confronti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale di competenza delle predette regioni e nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che non abbiano provveduto alla predisposizione degli elenchi dei debiti scaduti di cui all'articolo 5, comma 1.

        3. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro il 30 giugno 2013. Con lo stesso provvedimento sono definite le modalità con le quali la compensazione di cui al comma 1 viene sospesa in riferimento ai crediti vantati nei confronti delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui al precedente comma 2 al raggiungimento delle somme spettanti a ciascuno di essi ai sensi dell'articolo 2, comma 2 e dell'articolo 3, commi 2 e 3.

        4. Ai fini della programmazione delle risorse finanziarie necessarie a garantire adeguate coperture alle esigenze di tesoreria determinate dalle minori entrate generate dalla compensazione di cui al comma 1, l'esercizio della compensazione può essere esercitato, anche in assenza del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui al precedente comma 3, secondo la seguente graduazione cronologica:

            a) a partire dalla data del 1º ottobre 2013, possono essere compensati i crediti maturati alla data del 31 dicembre 2011;

            b) a partire dalla data del 1 gennaio 2014, possono essere compensati i crediti maturati alla data del 30 giugno 2012;

            c) a partire dalla data del 1 giugno 2014, possono essere compensati i crediti maturati alla data del 31 dicembre 2012.

        5. A decorrere dall'anno 2014, il limite di 516.00 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,è aumentato a 700.000 euro. All'onere pari a euro 1.250 milioni per l'anno 2014, 380 milioni per l'anno 2015 e 250 milioni per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2014, a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7, e, per gli anni 2015 e 2016 mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 – fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate.

        6. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il soggetto d'imposta titolare di ragioni creditorie nei confronti delle pubbliche amministrazioni allega un elenco, conforme a un modello da adottarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei crediti certi, liquidi ed esigi bili vantati, alla data di chiusura del periodo d'imposta al quale la dichiarazione si riferisce, per cessioni di beni e prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche amministrazioni, distinti in ragione di ente pubblico debitore. l'elenco di cui al presente comma è presentato all'Amministrazione finanziaria in via telematica, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.