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Sub Emendamento n. 3.100/20 dell'emendamento 3.100 al ddl S.2085 in riferimento all'articolo 3.
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testo emendamento del 18/03/16

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All'emendamento 3.100, capoverso «Art. 132-ter», apportare le seguenti modificazioni:

        a) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. L'IVASS identifica, sulla scorta di dati in proprio possesso e di indagini statistiche e secondo un criterio decrescente, la lista delle province con premio medio più elevato e la lista delle province con premio medio più basso. Tali liste sono aggiornate con cadenza biennale.»;

        b) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'Ivass definisce, altresì, i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, tale da commisurare la tariffa applicata nelle province con premio medio più elevato ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, alla tariffa più bassa applicata sull'intero territorio nazionale ad un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, che non abbia provocato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbia installato o installi, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui al comma i, lettera b). »;

        c) al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «significativo e»;

        d) al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alla determinazione dello sconto di cui al comma 4»;

        e) al «Conseguentemente», capoverso «2-bis», sostituire le parole: «la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità» con le seguenti: «la lista delle province con premio medio più elevato».