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Sub Emendamento n. 30.100/15 dell'emendamento 30.100 al ddl S.2085 in riferimento all'articolo 30.
argomenti:  

testo emendamento del 18/03/16

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All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «5. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico adotta le misure necessarie affinché, nei casi di conguaglio di somme eccedenti determinati valori o soglie di consumo di energia elettrica e gas definiti dalla medesima Autorità, e laddove il conguaglio non si sia reso necessario per cause imputabili al cliente finale, sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di rateizzazione con i soli interessi legali nei confronti di quest'ultimo. Il fornitore di energia elettrica e gas, salvo i casi di errore o inadempienza a lui imputabili, corrisponde al distributore 1e somme da quest'ultimo fatturate solo a fronte dell'avvenuto incasso dal cliente finale.»