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Proposta di modifica n. 9.4 al ddl S.662 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 30/05/13

INAMMISSIBILE

Sostituire il comma 01 con il seguente:

        «All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''A tal fine la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio, 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per effettuare il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo''».