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Proposta di modifica n. 1.3 ai ddl C.1986 , C.2408 , C.2435 , C.2670 , C.3139 , C.3576 , C.3605 , C.3607 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato
argomenti:  

testo emendamento del 22/03/16

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Ai fini della presente legge, con il termine «bullismo» si intende l'aggressione e la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime percepite come più vulnerabili, anche al fine di provocare in esse sentimenti di ansia, timore, o di isolamento ed emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni e violenze fisiche o psicologiche, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni, anche aventi per oggetto la razza, la lingua, la religione, l'orientamento sessuale, l'opinione politica, l'aspetto fisico, le condizioni personali e sociali della vittima.
  2-bis. Ai fini della presente legge, con il termine «cyberbullismo» si intende qualunque comportamento o atto rientrante fra quelli indicati al comma 2 e perpetrato attraverso l'utilizzo della rete telefonica, della rete internet, della messaggistica istantanea, di social network o altre piattaforme telematiche. Per cyberbullismo si intendono inoltre la realizzazione, la pubblicazione e la diffusione online di immagini, registrazioni audio o video o altri contenuti multimediali effettuate allo scopo di offendere l'onore, il decoro e la reputazione di una o più vittime, nonché il furto di identità e la sostituzione di persona operate mediante mezzi informatici e rete telematica al fine di acquisire e manipolare dati personali, nonché pubblicare informazioni lesive dell'onore, del decoro e della reputazione della vittima.