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Proposta di modifica n. 2.17 ai ddl C.1986 , C.2408 , C.2435 , C.2670 , C.3139 , C.3576 , C.3605 , C.3607 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Approvato (Id. em. 2.25, 2.16)

testo emendamento del 22/03/16

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull'intervento del titolare del trattamento e del gestore del sito e, se il responsabile non provvederà all'oscuramento, alla rimozione o al blocco entro le 48 ore successive, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

nuova formulazione del 27/07/16

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull'intervento del gestore del sito internet, del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica e, qualora il responsabile non abbia provveduto all'oscuramento, alla rimozione o al blocco entro le 24 ore successive dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, vi provvede direttamente ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.