presentato il 22/03/2016 in II Giustizia della Camera da Donatella FERRANTI (PD) e altri 7 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato (Id. em. 2.25, 2.16)
testo emendamento del 22/03/16
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull'intervento del titolare del trattamento e del gestore del sito e, se il responsabile non provvederà all'oscuramento, alla rimozione o al blocco entro le 48 ore successive, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
nuova formulazione del 27/07/16
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull'intervento del gestore del sito internet, del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica e, qualora il responsabile non abbia provveduto all'oscuramento, alla rimozione o al blocco entro le 24 ore successive dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, vi provvede direttamente ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.