presentato il 22/03/2016 in II Giustizia della Camera da Giuditta PINI (PD) e altri 15 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato
testo emendamento del 22/03/16
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i gestori dei siti internet di cui all'articolo 1, comma 3, devono dotarsi di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle istanze di oscuramento, rimozione o blocco di cui al comma 1 del presente articolo, dandone informazione tramite avvisi chiari e di facile individuazione pubblicati sulla pagina iniziale degli stessi siti.
nuova formulazione del 27/07/16
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i gestori dei siti internet di cui all'articolo 1, comma 3, devono dotarsi, qualora non le abbiano già attivate, di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle istanze di oscuramento, rimozione o blocco di cui al comma 1 del presente articolo, dandone informazione tramite avvisi chiari e di facile individuazione pubblicati sulla pagina iniziale degli stessi siti.