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Proposta di modifica n. 2.22 ai ddl C.1986 , C.2408 , C.2435 , C.2670 , C.3139 , C.3576 , C.3605 , C.3607 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Approvato

testo emendamento del 22/03/16

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i gestori dei siti internet di cui all'articolo 1, comma 3, devono dotarsi di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle istanze di oscuramento, rimozione o blocco di cui al comma 1 del presente articolo, dandone informazione tramite avvisi chiari e di facile individuazione pubblicati sulla pagina iniziale degli stessi siti.

nuova formulazione del 27/07/16

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i gestori dei siti internet di cui all'articolo 1, comma 3, devono dotarsi, qualora non le abbiano già attivate, di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle istanze di oscuramento, rimozione o blocco di cui al comma 1 del presente articolo, dandone informazione tramite avvisi chiari e di facile individuazione pubblicati sulla pagina iniziale degli stessi siti.