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Articolo aggiuntivo n. 3.01 al ddl C.3540 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 23/03/16

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di pile ed accumulatori e relativi rifiuti di cui al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un decreto legislativo per il riordino e la semplificazione della normativa vigente in materia di raccolta, trattamento, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, anche al fine di un coordinamento con la disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
   prevedere che i rifiuti di pile e accumulatori possano essere raccolti anche congiuntamente ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche attraverso i sistemi collettivi o individuali di raccolta dei RAEE, secondo quanto indicato al considerato 18 della direttiva 2006/66/CE;
   provvedere alla revisione della disciplina vigente secondo un approccio flessibile dei sistemi individuali e dei sistemi collettivi, in linea con quanto indicato al considerato 28 della direttiva 2006/66/CE che, in base al principio della responsabilità estesa del produttore, identifica quest'ultimo quale responsabile della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori;
   rimodulare il ruolo del Centro di Coordinamento nazionale pile e accumulatori, procedendo ad una rivisitazione dei compiti e delle responsabilità dello stesso;
   utilizzare per il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori gli stessi comitati di governance già costituiti per il sistema di gestione dei RAEE;
   migliorare le procedure operative di utilizzazione del registro dei produttori di pile, al fine di garantire un più efficace accesso alle informazioni da parte dei soggetti preposti;
   semplificare le disposizioni relative al conferimento dei rifiuti di pile e accumulatori portatili presso i punti vendita della distribuzione, in linea con quelle stabilite dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;
   aggiornare il sistema sanzionatorio alla luce delle nuove disposizioni.

  2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.