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Proposta di modifica n. 4.9 al ddl C.3540 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 23/03/16

  Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) prevedere a norma dell'articolo 26 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 ed ove necessario previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, che l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza sia obbligatoria:
    1) nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza;
    2) per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencati all'allegato XI del Regolamento (UE) n. 1169/2011;
    3) quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario. In tal caso deve essere indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario;
    4) per il latte, il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari, gli alimenti non trasformati, i prodotti a base di un unico ingrediente, gli ingredienti che rappresentano più del 50 per cento di un alimento.