presentato il 23/03/2016 in XIV Politiche Un. Europea della Camera da Colomba MONGIELLO (PD) e altri 7 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 23/03/16
Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) prevedere a norma dell'articolo 26 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 ed ove necessario previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, che l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza sia obbligatoria:
1) nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza;
2) per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencati all'allegato XI del Regolamento (UE) n. 1169/2011;
3) quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario. In tal caso deve essere indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario;
4) per il latte, il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari, gli alimenti non trasformati, i prodotti a base di un unico ingrediente, gli ingredienti che rappresentano più del 50 per cento di un alimento.