presentato il 23/03/2016 in XIV Politiche Un. Europea della Camera da Francesca BONOMO (PD) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 23/03/16
Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno).
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) garantire ai titolari dei diritti d'autore una effettiva libertà di scelta dell'organismo di gestione collettiva o ente di gestione indipendente al quale affidare la intermediazione dei propri diritti previa liberalizzazione dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore;
b) garantire la disponibilità da parte degli organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti di adeguati standard di trasparenza ed efficienza, comunque non inferiori a quelli previsti dalla Direttiva 2014/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;
c) vietare agli organismi di gestione collettiva e agli enti di gestione indipendente di imporre ai titolari dei diritti qualsivoglia obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e protezione dei loro diritti ed interessi;
d) garantire ai titolari dei diritti la facoltà di conferire mandato, a organismi di gestione collettiva o ad enti di gestione indipendenti, a gestire i propri diritti d'autore, anche limitatamente a talune categorie di diritti, tipi di opere, forme di utilizzo o territori e vietare agli organismi di gestione collettiva ed agli enti di gestione indipendenti, a meno che non abbiano ragioni oggettivamente giustificate, di rifiutare il mandato del titolare dei diritti, sempre che la sua esecuzione rientri nel proprio ambito di attività;
e) garantire ai titolari dei diritti il diritto di revocare o limitare – a talune categorie di diritti, tipi di opere, forme di utilizzo o territori – il mandato conferito ad un organismo di gestione collettiva o ad un ente di gestione indipendente e garantire che tale diritto possa essere esercitato con un preavviso non superiore a sei mesi;
f) assicurare ai titolari dei diritti il diritto di gestire direttamente i propri diritti, anche tramite ricorso a licenze di tipo creative commons, previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel mandato conferito all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente;
g) prevedere l'obbligo per gli organismi di gestione collettiva e per gli enti di gestione indipendente di pubblicare online e mantenere costantemente aggiornato, in formato aperto, il proprio repertorio con indicazione dei dati relativi alle opere, categorie di diritti e utilizzazione nonché territori cui si riferiscono i mandati loro conferiti e le condizioni economiche e contrattuali per l'utilizzazione di ciascuno dei diritti d'autore da loro gestiti e di consentire agli utilizzatori, sempre online, il perfezionamento dei contratti di licenza ed il pagamento dei relativi compensi;
h) prevedere che lo statuto di ogni organismo di gestione collettiva stabilisca adeguati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei suoi membri al processo decisionale dell'organismo e che la rappresentanza delle diverse categorie di membri nel processo decisionale sia equa ed equilibrata così da garantire che i titolari dei diritti possano partecipare al processo decisionale relativamente alla gestione dei diritti sui diversi tipi di opere di cui sono titolari;
i) prevedere che gli organismi di gestione collettiva istituiscano ed applichino procedure tali da evitare conflitti di interesse e, qualora non sia possibile evitare tali conflitti, procedure volte a individuare, gestire, controllare e renderli pubblici in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi collettivi dei titolari dei diritti che l'organismo rappresenta;
j) stabilire che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti gestiscono le entrate derivanti dalla gestione dei diritti separatamente da quelle di natura finanziaria e/o derivanti da qualsiasi altra attività e che i proventi diversi da quelli derivanti dai servizi di gestione dei diritti non possano, in nessun caso, superare, in ciascun esercizio finanziario, quelli derivanti dai servizi di gestione;
k) stabilire che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti distribuiscano regolarmente e con la necessaria diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato, provvedendovi entro e non oltre nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti;
l) prevedere che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti ripartiscono gli importi dovuti ai titolari dei diritti su base analitica ovvero sulla base delle singole utilizzazioni delle opere salvo quando ciò non risulti oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso in ragione delle peculiarità della forma di utilizzazione e dello stato della tecnica;
m) vietare agli organismi di gestione collettiva e agli enti di gestione indipendenti di operare qualsivoglia discriminazione tra i titolari dei diritti che ad essi abbiano conferito mandato direttamente e i titolari dei diritti di cui gestiscono i diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza, in particolare per quanto concerne le tariffe applicabili, le spese di gestione nonché le condizioni per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione di tali proventi;
n) prevedere l'obbligo per gli organismi di gestione collettiva e per gli enti di gestione indipendente di basare le condizioni di concessione delle licenze su criteri oggettivi, in particolare per quanto concerne la tariffazione, ed in modo che tengano conto oltre che del valore economico dei diritti anche delle condizioni di mercato nel quale operano gli utilizzatori in modo da garantire la massimizzazione della circolazione dei diritti sulle opere senza sacrificio dei diritti e degli interessi dei titolari dei diritti;
o) prevedere che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendente che concedano licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online debbano disporre di idonea capacità tecnica e organizzativa per trattare per via elettronica, in modo efficiente e trasparente, i dati necessari alla gestione di tali licenze, anche ai fini di identificare il repertorio e controllarne l'uso, fatturare agli utilizzatori, riscuotere i proventi dei diritti e distribuire gli importi dovuti ai titolari dei diritti;
p) istituire un'Agenzia per il diritto d'autore, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, del Ministro dello sviluppo economico di quello dei beni e delle attività culturali che operi sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità e svolga le funzioni di natura pubblicistica affidate alla SIAE dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e da ogni altra vigente previsione di legge, fatta eccezione per quelle, di diritto privato, relative all'amministrazione, gestione ed intermediazione dei diritti d'autore;
q) attribuire all'Agenzia altresì il compito di raccogliere dagli utilizzatori i compensi di cui agli articoli 68 e 71-septies della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e di ripartirli in conformità a quanto previsto dalla medesima legge;
r) valutare l'opportunità di trasferire all'Agenzia per il diritto d'autore parte del personale della SIAE ed i rapporti giuridici attivi e passivi diversi da quelli di natura privatistica connessi con la gestione ed intermediazione dei diritti d'autore;
s) attribuire all'Agenzia i compiti previsti per l'autorità di cui al Titolo IV della Direttiva;
t) stabilire che l'Agenzia per il diritto d'autore provveda a tutti gli oneri connessi alla gestione delle proprie attività trattenendo una percentuale degli importi incassati a titolo di compenso per copia privata ex articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, la cui entità è stabilita ogni tre anni con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in misura, comunque, non superiore al 5 per cento dell'importo complessivo incassato;
u) prevedere che l'Agenzia realizzi una campagna d'informazione sulla nuova disciplina, mirata in particolare agli artisti ed autori in condizioni di maggiore debolezza.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.