Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 14.016 al ddl C.3540 in riferimento all'articolo 14.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 23/03/16

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Delega al governo per un integrale adeguamento della normativa nazionale alla disciplina europea di cui alla direttiva 2006/123/CE – «c.d. direttiva servizi e alla direttiva 2005/36/CE e successive modificazioni, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali)
.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a realizzare una completa e corretta attuazione della disciplina europea in materia di accesso all'esercizio delle professioni regolamentate, con particolare riferimento all'ordinamento professionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) al fine di garantire il principio di parità di trattamento e di libertà di circolazione dei professionisti nello spazio europeo, apportare modifiche alla disciplina nazionale e ai regolamenti professionali, anche con riguardo alle legislazioni speciali in materia di accesso per l'esercizio della professione di perito industriale, volte a stabilire l'accesso alla professione di perito industriale per coloro che posseggono un titolo di studio formativo post-secondario di durata triennale, acquisito presso l'università o altro istituto dello stesso livello di formazione;
   b) a prevedere, nell'ambito della definizione del regime transitorio, la validità ed efficacia dei titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della suddetta libera professione, compresi i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati, per un periodo di cinque anni, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente articolo.