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Proposta di modifica n. 48.72 al ddl S.2085 in riferimento all'articolo 48.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 30/03/16

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Buemi, Fausto Guilherme Longo

Al comma 3, sostituire il capoverso "2-bis" con il seguente:

        «2-bis. Per il biennio 2016-2018 in via sperimentale è prevista una assegnazione di nuove farmacie in deroga alle norme che prevedono la distribuzione territoriale delle farmacie e la loro assegnazione tramite concorso. L'apertura di nuove farmacie nel suddetto biennio avverrà in base a criteri oggettivi e soggettivi dietro prestazione di una cauzione. Per l'apertura di nuove farmacie, occorrerà dimostrare alla data della domanda di avere locali idonei che rispettino una distanza minima da altra farmacia esistente pari a 1000 metri nei comuni fino a 5000 abitanti e 200 metri nei comuni con popolazione superiore, distanza minima misurata per la via più breve. La titolarità e direzione di ciascuna nuova farmacia sarà permessa unicamente al farmacista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 e che abbia maturato almeno due anni come amministratore o titolare unico di farmacia o esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. In caso di impedimento, per una delle ragioni di cui all'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, il direttore è sostituito temporaneamente da un farmacista iscritto all'albo professionale. Una cauzione posta a garanzia della corretta gestione, e dato il carattere sperimentale della norma, è fissata in euro 100.000 per ogni nuova farmacia. A tal fine, il Servizio Sanitario Nazionale trattiene, a compensazione, il due per cento, fino alla definizione dell'importo suddetto, dal rimborso erogato alla farmacia a fronte delle ricette mutuabili inviate periodicamente dalla farmacia medesima all'Asl territoriale. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata, determinano con decreto le norme attuative della presente disposizione e alla fine del biennio 2016-2018 esprimono una valutazione sui risultati della sperimentazione del presente comma. Alla copertura dell'onere, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».