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Proposta di modifica n. 13.1 ai ddl C.2236 , C.2618 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 05/04/16

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

  1. La preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di prodotti vitivinicoli aromatizzati e di vini spumanti, la preparazione delle bevande spiritose di cui all'articolo 2 paragrafo 1, lettera d), punto i), terzo trattino, e punto ii), del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, nonché altre bevande anche aromatizzate a base di prodotti vitivinicoli può essere eseguita anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è ammesso l'impiego di saccarosio, dell'acquavite di vino, dell'alcol e di tutti i prodotti consentiti dal regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, a condizione che le lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione, all'ufficio territoriale.
  2. Il saccarosio, l'acquavite di vino, l'alcol e gli altri prodotti consentiti dal regolamento (UE) n. 251/2014 sono detenuti in locali a ciò appositamente destinati comunque accessibili al controllo dell'ufficio territoriale e dichiarati in planimetria, ove prevista.
  3. Negli stabilimenti in cui si producono essenzialmente vini spumanti elaborati con saccarosio, diversi dagli stabilimenti di cui al comma 1, sono consentite le elaborazioni degli altri prodotti indicati dal comma 1, nonché le elaborazioni di vini frizzanti, purché tali elaborazioni siano preventivamente comunicate seguendo la procedura ivi indicata. In tale caso, non sono soggette a comunicazione preventiva le elaborazioni di vino spumante.