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Proposta di modifica n. 58.1 ai ddl C.2236 , C.2618 in riferimento all'articolo 58.

testo emendamento del 05/04/16

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 58.

  1. Il Ministero è l'autorità preposta, ai sensi dell'articolo 146 del Regolamento (UE) 1308/2013, al coordinamento degli adempimenti amministrativi relativi alle imprese di produzione e trasformazione di uva e di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, al citato regolamento.
  2. Nell'ambito dei sistemi del servizio SIAN sono inserite tutte le dichiarazioni, informazioni, comunicazioni, autocertificazioni, registri, dati e relativi aggiornamenti che le imprese di cui al comma precedente sono tenute a fornire in adempimento della normativa vigente, compresa quella relativa alla produzione di vino biologico, nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti, anche privati, cui sono attribuite funzioni di interesse pubblico, compresi i laboratori di analisi, le strutture autorizzate al controllo dei vini DOP e IGP, i consorzi e le commissioni di degustazione dei vini DOP, al fine di consentire alle imprese di effettuare le attività assentite. I dati inseriti e validati nel SIAN hanno efficacia preclusiva di contestazioni da parte degli organi di controllo e vigilanza, compresi gli organismi di certificazione, salvi i casi di dolo o colpa grave.
  3. Con uno o più decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati gli adempimenti di cui al precedente comma applicando i seguenti principi:
   a) Utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati, prevedendo riduzioni di adempimenti in presenza di dichiarazioni di conformità da parte dei centri di assistenza agricola;
   b) Proporzionalità e razionalizzazione degli adempimenti amministrativi, tenendo conto degli interessi pubblici coinvolti, della dimensione dell'impresa, dell'attività svolta e dell'assoggettamento volontario a procedure di certificazione di processo o di prodotto, compresa la riduzione degli adempimenti a carico delle imprese per la produzione di vino a denominazione di origine e indicazione geografica che utilizzano contrassegni di cui all'articolo 51, comma 6, o i sistemi telematici di controllo e tracciabilità di cui all'articolo 51, comma 7; informatizzazione delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
   c) Eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominate, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione ai soggetti destinatari e alle attività esercitate e consentire alle imprese, in alternativa alle autocertificazioni, di richiedere agli enti ed organismi competenti la verifica preventiva dei requisiti relativi all'atto o attività secondo le norme vigenti.

  4. I dati di competenza, già validati e inseriti su SIAN sono resi disponibili a regioni, consorzi di tutela e organismi di controllo limitatamente all'espletamento delle funzioni e degli incarichi di competenza.