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Proposta di modifica n. 74.2 ai ddl C.2236 , C.2618 in riferimento all'articolo 74.
  • status: Id. em. 74.1

testo emendamento del 05/04/16

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Chiunque contraffà o altera i contrassegni di cui all'articolo 47, commi 6 e 7, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti, è soggetto, in aggiunta alle sanzioni penali di cui agli articoli 468 e 469 del codice penale, alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro a centomila euro. Salvo quanto previsto al successivo comma 8, chiunque contraffà o altera i codici di identificazione alternativi ai contrassegni, previsti dall'articolo 47, comma 8, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa i predetti codici alterati o contraffatti, è soggetto alla pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da centotre euro a milletrentadue euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila a centomila euro. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque utilizza su più recipienti il medesimo codice di identificazione di cui all'articolo 47, comma 8, è soggetto alla pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da centotre euro a milletrentadue euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila a centomila euro. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque utilizza i codici di identificazione di cui all'articolo 47, comma 8, rilasciati da un soggetto non autorizzato è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da centotre euro a milletrentadue euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila a centomila euro.