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Articolo aggiuntivo n. 86.01 ai ddl C.2236 , C.2618 in riferimento all'articolo 86.
  • status: Approvato

testo emendamento del 06/04/16

  Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:

Art. 86-bis.
(Modifiche alla legge 27 luglio 1999, n. 268, relativa alla Disciplina delle «strade del vino»).

  1. All'articolo 1 della legge 27 luglio 1999, n. 268, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
   «3-bis. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni designate con denominazioni DOP o IGP delle regioni cui appartengono le strade dei vini, non cucinate contestuale alla somministrazione del vino, può essere esercitata dalle aziende agricole vitivinicole che insistono lungo le «Strade del Vino» di cui alla presente legge previa presentazione al comune di competenza, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fermo restando, in particolare, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativi alla somministrazione delle produzioni alimentari e conformemente alle normative regionali.
   3-ter. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni a denominazione DOP o IGP di cui al comma 3-bis, deve comunque rimanere secondaria rispetto all'attività prevalente e caratterizzante le aziende agricole vitivinicole aderenti alle «Strade del Vino».
   3-quater. Alla somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni a denominazione DOP o IGP di cui al comma 3-bis, non si applicano le norme «sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi» di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287».