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Proposta di modifica n. 9.23 al ddl S.662 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Respinto

testo emendamento del 30/05/13

RESPINTO

Dopo il comma 2-bis aggiungere i seguenti:

        «2-ter. A decorrere dal 2013 è istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A., un apposito fondo rotativo finalizzato alla concessione alle imprese e ai professionisti che vantino crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, di un finanziamento pari al credito vantato. La dotazione iniziale del Fondo è stabilita nel limite massimo di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

        2-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze sono stabiliti i requisiti e le condizioni per l'accesso al finanziamento nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti medesimi».

        Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».