presentato il 05/04/2016 in X Industria, commercio, turismo del Senato da Andrea MARCUCCI (PD) e altri 4 cofirmatari ... [ apri ]
status: Accolto
testo emendamento del 05/04/16
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 53.
(Semplificazione della circolazione internazionale di beni culturali)
1. Al fine di semplificare le procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell'antiquariato, al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10: al comma 3, dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e al completezza del patrimonio culturale della Nazione; il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni";
b) all'articolo 11, comma 1, lettera d), sostituire la parola: ''cinquanta'' con la seguente: ''settanta'';
c) all'articolo 12, comma 1, sostituire la parola: ''cinquanta'' con la seguente: ''settanta'' e le parole: '', se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili''sono soppresse;
d) all'articolo 14, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''Per le cose di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis, la dichiarazione è adottata dal competente organo centrale del Ministero.'';
e) all'articolo 54: al comma 1, lettera d-ter), la parola ''cinquanta'' è sostituita dalla seguente: ''settanta''; al comma 2, lettera a), la parola ''cinquanta'' è sostituita dalla seguente: ''settanta'' e le parole: '', se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili,'' sono soppresse;
f) all'articolo 63, comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: ''Il registro è tenuto in formato elettronico con caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in tempo reale al soprintendente ed è diviso in due elenchi: un primo elenco relativo alle cose per le quali occorre la presentazione all'ufficio di esportazione; un secondo elenco relativo alle cose per le quali l'attestato è rilasciato in via informatica senza necessità di presentazione della cosa all'ufficio di esportazione, salva la facoltà del soprintendente di richiedere in ogni momento che talune delle cose indicate nel secondoelenco gli siano presentate per un esame diretto.'';
g) all'articolo 65: al comma 2, lettera a), la parola: ''cinquanta'' è sostituita dalla seguente: ''settanta''; al comma 3, lettera a), la parola ''cinquanta'' è sostituita dalla seguente: ''settanta'' e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1 del Codice, sia superiore ad euro 13.500;''; il comma 4 è sostituito dai seguenti:
''4. Non è soggetta ad autorizzazione l'uscita:
a) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d);
b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all'Allegato A, lettera B, numero 1 del Codice.
4. bis. Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio esportazione, qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis, avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che si conclude entro sessanta giorni.";
h) all'articolo 68, al comma 4, le parole ''dal Ministero'' sono sostituite dalle seguenti: ''con decreto del Ministro''; al comma 5, la parola: ''triennale'' è sostituita dalla seguente: ''quinquennale'';
i) all'articolo 74, comma 3, le parole ''sei mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''un anno'' e la parola ''trenta'' è sostituita dalla seguente: ''quarantotto'';
l) all'allegato A, previsto dall'articolo 74, comma 1, nel numero 15 della lettera A, e nella nota n. 1, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta».
2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) definisce o aggiorna gli indirizzi di carattere generale cui gli uffici di esportazione devono attenersi per la valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché le condizioni, le modalità e le procedure per il rilascio e la proroga dei certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione, ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del medesimo Codice:
b) introduce un apposito "passaporto" per le opere, di durata quinquennale, per agevolare l'uscita e il rientro delle stesse nel e dal territorio nazionale.