Proposta di modifica n. 1.7 al ddl S.1328-B in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 05/04/16

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Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

        «12-bis. l concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche al fine di produrre energia elettrica, senza oneri aggiuntivi.

        12-ter. Fra le imprese a forte consumo di energia, come definite e classificate dall'articolo 39 del decreto-legge 26 giugno 2012, n, 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono inserite le imprese di acquacoltura di cui ai codici ATECO 03.21.00 e 03.22.00».