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Proposta di modifica n. 34.8 al ddl S.1328-B in riferimento all'articolo 34.

testo emendamento del 05/04/16

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Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «4. Chiunque sul territorio italiano allevi api diverse della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) o delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine, non può fregiarsi nell'intestazione aziendale del nome ''Apicoltura'', l'allevatore non può definirsi ''apicoltore'', e l'allevamento non può essere certificato biologico ai sensi del regolamento CE n. 889/2008. Le aziende che al momento dell'entrata in vigore della presente non allevano le razze d'api sopra citate hanno 180 giorni di tempo per aggiornare a proprie spese la denominazione aziendale. Chiunque violi i disposti del presente comma (o nuovo articolo 1, comma 4, della legge n. 313 del 2004) non può beneficiare di alcun aiuto previsto al settore apistico, ed è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro».