presentato il 06/04/2016 in XIV Politiche dell'Unione europea del Senato da Roberto COCIANCICH (PD)
status: Accolto
testo emendamento del 06/04/16
Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali)
1. Al fine di assicurare il funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali e il regolare svolgimento dei poteri di controllo ad esso affidati dalla normativa dell'Unione europea, il fondo di cui all'articolo 156, comma 10, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, è incrementato nella misura di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Vedi anche ...
- Sub Emendamenti:
- 21.0.2/1
- La lista degli altri emendamenti
- La scheda del ddl S.2228