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Articolo aggiuntivo n. 21.0.2 al ddl S.2228 in riferimento all'articolo 21.
  • status: Accolto

testo emendamento del 06/04/16

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Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali)

        1. Al fine di assicurare il funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali e il regolare svolgimento dei poteri di controllo ad esso affidati dalla normativa dell'Unione europea, il fondo di cui all'articolo 156, comma 10, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, è incrementato nella misura di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».