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Sub Emendamento n. 15.2/1 dell'emendamento 15.2 al ddl S.2228 in riferimento all'articolo 15.
  • status: Respinto
argomenti:  

testo emendamento del 06/04/16

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All'emendamento 15.2, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 2, dopo le parole: «navi traghetto», sopprimere le seguenti: «ro-ro e» e, dopo le parole: «italiano o comunitario», aggiungere le seguenti: «per soddisfare il numero dei componenti l'equipaggio stabilito dalla tabella minima di sicurezza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che la stessa nave non effettui servizi di collegamento marittimo in regime di pubblico servizio con le isole maggiori e minori in convenzione»;

        b) al comma 3, dopo le parole: «navi traghetto», eliminare le parole: «ro-ro e», dopo le parole: «italiano o comunitario», aggiungere le seguenti: «per soddisfare il numero dei componenti l'equipaggio stabilito dalla tabella minima di sicurezza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che la stessa nave non effettui servizi di collegamento marittimo in regime di pubblico servizio con le isole maggiori e minori in convenzione» e sopprimere le parole: «in ogni caso»;

        c) aggiungere, in fine, il seguente comma: «4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 decorrono a partire dal 1° gennaio 2017».