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Proposta di modifica n. 3.1 al ddl S.2185 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 06/04/16

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Sostituire il comma 1 con il seguente:

 "1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 6, 14, 16, 23 e 41 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 78.641 annui a decorrere dall'anno 2016, e dei restanti articoli pari a euro 21.654 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale."