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Proposta di modifica n. 1.6 al ddl S.54-B in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 13/04/16

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Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Il terzo comma dell'articolo 414 del codice penale è sostituito dai seguenti:

        ''Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, fuori dei casi di cui al primo comma, compie l'apologia della commissione di un delitto con una delle seguenti modalità:

            a) in luogo pubblico, anche rivolgendosi ad un uditorio occasionale;

            b) mediante un prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62;

            c) laddove la natura suggestiva o travisata dei mezzi utilizzati, per l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili, sia idonea ad occultare la genuinità dell'origine del messaggio, ovvero a determinare una costruzione artefatta delle fonti storiche invocate, allo scopo di negare gli effetti concretamente verificati si di ideologie fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico o religioso''».