presentato il 13/04/2016 in II Giustizia del Senato da Enrico BUEMI (Aut(SVP-UV-PATT-UPT)-PSI) e altri e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 13/04/16
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il terzo comma dell'articolo 414 del codice penale è sostituito dai seguenti:
''Alla pena della multa fino a 10.000 euro soggiace chi, fuori dei casi di cui al primo comma, compie l'apologia della commissione di un delitto con una delle seguenti modalità:
a) in luogo pubblico, anche rivolgendosi ad un uditorio occasionale;
b) mediante un prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62;
c) laddove la natura suggestiva o travisata dei mezzi utilizzati, per l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili, sia idonea ad occultare la genuinità dell'origine del messaggio, ovvero a determinare una costruzione artefatta delle fonti storiche invocate, allo scopo di negare gli effetti concretamente verificati si di ideologie fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico o religioso''».