Proposta di modifica n. 2.7 al ddl S.2299 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 19/04/16

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Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

        «4-bis. Le scuole di specializzazione in ambito giuridico istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, attive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, proseguono la loro attività fino al riordino dei percorsi formativi universitari nell'area delle Scienze giuridiche».