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Articolo aggiuntivo n. 2.0.9 al ddl S.2299 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Ritirato (RITIRATO TRASFORMATO NELL'ODG G/2299/12/7)

testo emendamento del 19/04/16

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Dopo l'articolo, introdurre il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per l'attivazione di dottorati di ricerca ad alta qualificazione per la semplificazione del sistema di relativo accreditamento)

        1. A decorrere dall'anno 2016 e per il massimo di un triennio, nelle more della riforma del sistema dell'accesso alla carriera accademia, le Università statali o non statali, che si trovano nella condizione di cui all'articolo 7, 1 comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, nell'ambito delle risorse di bilancio stanziate da ciascun ateneo per i corsi di dottorato di ricerca, possono procedere all'attivazione di cicli di dottorati di ricerca, anche in deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45 e, in particolare, ai requisiti di cui all'articolo 4 del medesimo decreto, che riguardino tematiche di alto contenuto innovativo e valore scientifico-sperimentale. Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati analiticamente i requisiti per l'individuazione dell'innovatività e sperimentalità dei progetti di dottorato, da svolgersi anche in convenzione con atenei esteri.

        2. A decorrere dall'anno 2016, nelle more della riforma del sistema dell'accesso alla carriera accademica, le sole università non statali, che si trovano nella condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e che non ricevano i contributi statali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243, possono procedere all'attivazione di cicli di dottorati di ricerca, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate all'uopo da ciascun ateneo, in deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45 e, in particolare, anche ai requisiti di cui all'articolo 4,del medesimo decreto. Con decreto, avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la procedura, in forma semplificata, per l'accreditamento dei corsi da istituirsi ai sensi del presente comma.

        3. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».