Proposta di modifica n. 2.27 al ddl S.2232 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 19/04/16

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        Al comma 1, sostituire le parole: «degli obiettivi di servizio» con le seguenti: «dei livelli essenziali».

Conseguentemente, sostituire il comma 2, con i seguenti:

        «2. I livelli essenziali di cui al comma 1 stabiliscono, in particolare i requisiti minimi strutturali e gli standard qualitativi a cui devono uniformarsi i servizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c). Gli standard di qualità sono incentrati sul modello bio-psico-sociale dell'inclusione e della qualità della vita nella società.

        2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, per un abitazione, dimora abituale di almeno una delle persone con disabilità che si vuole continuare a far risiedere, unitamente ad altre persone con disabilità e non, è necessaria la sola abitabilità dello stesso, tenendo sempre conto delle esigenze individuate nel progetto individuale dei beneficiari.

        2-ter. Le singole Regioni sono chiamate ad adeguare la propria normativa per agevolare e semplificare la costruzione, l'adeguamento e la gestione delle strutture innovative di cui all'articolo 4, comma 1 lettera a) e c).

        2-quater. Tutte le strutture finanziate ai sensi della presente legge sono, di diritto ed automaticamente, accreditate ed inserite, anche ai fini del loro successivo finanziamento, nei Piani di Zona locali».