Proposta di modifica n. 2.7 al ddl S.2299 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Precluso

testo emendamento del 26/04/16

sharingList();Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

        «4-bis. Le Scuole di specializzazione in ambito giuridico istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, attive alla data di entrata in vigore della presente legge, proseguono la loro attività fino al riordino dei percorsi formativi universitari nell'area delle Scienze giuridiche».