Articolo aggiuntivo n. 2.0.8 al ddl S.2299 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Precluso

testo emendamento del 26/04/16

sharingList();Dopo l'articolo, introdurre il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità del sistema dei collegi universitari di merito)

        1. Dopo il comma 3 dell'articolo16 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, inserire il seguente comma:

        "3-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 3, i collegi universitari non ancora riconosciuti possono chiedere il riconoscimento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro sessanta giorni dalla data del 1º giugno 2016. Il Ministero, valutato il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, concede o nega il riconoscimento entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. La valutazione è effettuata da apposita commissione ministeriale nominata dal Direttore generale della Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore, che la presiede. Il riconoscimento eventualmente concesso secondo le modalità di cui al presente comma è soggetto a rivalutazione a seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 3».