Articolo aggiuntivo n. 2.0.10 al ddl S.2299 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Precluso

testo emendamento del 26/04/16

sharingList();Dopo l'articolo, introdurre il seguente:

«Art. 2

(Posizioni per il proseguimento dell'attività dei ricercatori a tempo determinato)

        1. Nelle more della riforma del sistema di reclutamento dei ricercatori, a decorrere dall'anno 2016, le università, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono attribuire a coloro che sono stati titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3 , lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche incarichi triennali rinnovabili per lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa, di ricerca e di servizio agli studenti, con trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto. Gli incarichi al presente comma sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici competenti, e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

        2. Nelle more della riforma del sistema di reclutamento dei ricercatori, a decorrere dall'anno 2016, le università possono attribuire a coloro che sono stati titolari di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 o dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche incarichi triennali rinnova bili per lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa, di ricerca e di servizio agli studenti, con trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore non confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto. Gli incarichi al presente comma sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici competenti, e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

        3. Le disposizioni di cui al presente articolo non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».