presentato il 26/04/2016 in Assemblea del Senato da Giuseppe ESPOSITO (GAL-UDCeDC) e altri
status: Precluso
testo emendamento del 26/04/16
«Art. 2-bis.
(disposizioni per garantire la funzionalità accademica delle scuole di servizio sociale)
1. Allo scopo di garantire la funzionalità accademica delle scuole di servizio sociale di cui alla legge regionale Sicilia 13 agosto 1979, n. 200, nelle more di una riforma nella formazione accademica nell'ambito dell'assistenza sociale, nei soli casi in cui esse costituiscono sedi principali, decentrate o di didattica a distanza, o di didattica integrata, di corsi di laurea in servizio sociale triennale e corsi di laurea magistrale, in convenzione con le università statali o non statali i docenti reclutati a tempo pieno ai sensi all'articolo 4 della legge regionale 200/79, sono considerati come docenti ai fini dei requisiti ministeriali di docenza previsti per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio. In ogni caso, per un periodo di tre anni a far data dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'eliminazione del blocco del turn over delle assunzioni nell'università, i requisiti per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi in convenzione con le predette scuole sono ulteriormente ridotti di un terzo rispetto ai parametri ministeriali già previsti.
2. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».