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Articolo aggiuntivo n. 2.0.1000 al ddl S.1638 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 26/04/16

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Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. L'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è sostituito dal seguente:

        ''Art. 63. - 1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. L'esenzione è subordinata alla certificazione rilasciata dall'ASI e per i motoveicoli anche dall'F.M.I., di cui al comma 3 del presente articolo. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automotoclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

        2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

            a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;

            b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista della partecipazione ad esposizioni o mostre;

            c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

        3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dall'F.M.I. mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso.

        4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanta compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in 51,64 euro per gli autoveicoli ed in 25,82 euro per i motoveicoli''».