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Articolo aggiuntivo n. 1.01 al ddl C.1994 in riferimento all'articolo 1.
  • presentato il 27/04/2016 in II Giustizia della Camera
  • status: Approvato

testo emendamento del 27/04/16

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. L'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:

  «Art. 41 (L) Demolizione di opere abusive. – 1. Entro il mese di dicembre di ogni anno il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale trasmette al prefetto ed alle altre amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela, l'elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell'abuso non abbia provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi e per le quali sia inutilmente decorso l'ulteriore termine di duecentosettanta giorni entro il quale l'Amministrazione comunale è tenuta a concludere il procedimento relativo alla tutela del vincolo di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 31.
  2. Entro il mese di dicembre di ogni anno le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi contengono, tra l'altro, il nominativo dei proprietari e dell'eventuale occupante abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile.
  2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.
  3. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa.
  4. Le modalità per l'esecuzione della demolizione delle opere abusive di cui al comma che precede potranno essere impiegate anche dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale che vi provveda ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 31».