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Sub Emendamento n. 0.6.18.2 al ddl C.1574 in riferimento all'articolo 6.
  • presentato il 31/10/2013 in Assemblea della Camera dalla Commissione.
  • status: Approvato

testo emendamento del 31/10/13

  All'emendamento 6.18, numero 2-bis), capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: anche al fine di consentire fino alla fine del capoverso, con le seguenti: anche per consentire ai protagonisti del processo educativo di interagire efficacemente con le moderne tecnologie digitali e multimediali in ambienti preferibilmente con software open source e di sperimentare nuovi contenuti e modalità di studio con processo di costruzione dei saperi, gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento; l'elaborazione di ogni prodotto è affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità dell'opera sotto il profilo scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curriculare nel corso dell'anno scolastico. L'opera didattica è registrata con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell'anno scolastico, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole statali, anche adoperando piattaforme digitali già preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di progetti pilota del Piano Nazionale Scuola Digitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'azione «Editoria Digitale Scolastica».
  2-ter. Dall'attuazione del comma 2-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a tal fine stanziate a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.