Proposta di modifica n. 8.8 ai ddl C.902 , C.948 , C.1176 , C.1909 , C.2039 in riferimento all'articolo 8.
  • status: Approvato

testo emendamento del 04/05/16

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  4. Allo scopo di favorire la sicurezza e l'efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, per gli edifici residenziali in classe energetica E, F o G, o inadeguati dal punto di vista sismico o del rischio idrogeologico, è consentita la demolizione e ricostruzione, all'interno della medesima proprietà, di un edificio di pari volumetria e superficie utile, che preveda prestazione energetica di classe A o superiore e un'occupazione e un'impermeabilizzazione del suolo pari o minore rispetto a quelle antecedenti la demolizione.
  5. Gli interventi di cui al comma 4 non sono considerati interventi di nuova costruzione e sono, pertanto, esonerati dal pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, fatta salva la parte eccedente la volumetria esistente, qualora le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento e nel caso comporti aumento del carico urbanistico, la volumetria eccedente è commensurata all'incidenza delle sole opere di urbanizzazione.
  6. La disciplina di cui ai commi 4 e 5 non è applicabile ai centri storici, alle aree e agli immobili di cui agli articoli 10 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salvo espressa autorizzazione della competente sovrintendenza.