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Proposta di modifica n. 8.13 ai ddl C.902 , C.948 , C.1176 , C.1909 , C.2039 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 04/05/16

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Le leggi regionali dispongono che le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici siano destinate a specifica sottozona agricola con vincolo di inalienabilità e di inedificabilità dei manufatti non strettamente funzionali all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, nonché di eliminazione della sdemanializzazione di tali aree, da assegnare prioritariamente a cooperative di giovani disoccupati residenti nel comune di competenza, tramite fondi di assegnazione dei quali è assicurata una capillare pubblicazione.