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Proposta di modifica n. 11.9 ai ddl C.902 , C.948 , C.1176 , C.1909 , C.2039 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Approvato

testo emendamento del 04/05/16

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: inseriti negli strumenti fino alla fine del periodo con le seguenti: pubbliche o di pubblica utilità, compresi gli interventi relativi alle infrastrutture ed agli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale; per le opere pubbliche o di pubblica utilità diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, non inserite negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici vigenti al momento della entrata in vigore della presente legge, è comunque obbligatoria la valutazione, prevista dal comma 2 dell'articolo 1, delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: previsti nei piani attuativi fino alla fine del periodo con le seguenti: con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 previsti nei piani attuativi, comunque denominati, per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l'approvazione prima della data di entrata in vigore della presente legge.

testo modificato nel corso della seduta del 04/05/16

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: inseriti negli strumenti fino alla fine dei periodo con le seguenti: pubbliche o di pubblica utilità, inserite negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché per gli interventi relativi alle infrastrutture e agli insediamenti prioritari di cui alla Parte V del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50. Le opere pubbliche o di pubblica utilità, diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla citata Parte V del decreto legislativo n. 50 del 2016, non inserite negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono consentite previa obbligatoria valutazione, prevista dal comma 2 dell'articolo 1, delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: nonché gli interventi fino alla fine del periodo con le seguenti: gli interventi e i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, previsti nei piani attuativi, comunque denominati, per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l'approvazione prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché le varianti, il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino modifiche di dimensionamento dei piani attuativi.